F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), CARLO FILIPPI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), MARIO DE NUCCIO (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Reggiana 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 Spa ▪ (N°. 5780/815pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), CARLO FILIPPI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), MARIO DE NUCCIO (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Reggiana 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 Spa ▪ (N°. 5780/815pf10-11/SP/blp del 22.2.2011). Il deferimento Con provvedimento del 22.02.2011 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: ● il Sig. Barilli Alessandro, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Reggiana 1919 Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3 del CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● il Sig. Filippi Carlo, quale Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Reggiana 1919 Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3 del CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● il Sig. De Nuccio Mario, quale Presidente del Collegio sindacale della Società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società AC Reggiana 1919 Spa per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti e dal presidente del Collegio sindacale. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati, osservando in particolare che ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e delle circolari nn. 20 del 16.11.2010 e 25 del 21.01.2011 emesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il pagamento delle ritenute Irpef era avvenuto legittimamente il giorno 16.11.2010 e sulla scorta di tale adempimento avevano poi reso la relativa dichiarazione alla Co.Vi.So.C. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Barilli Alessandro, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Filippi Carlo, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. De Nuccio Mario, di 1 (uno) punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società. Sono altresì comparsi i difensori degli incolpati i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che non può trovare accoglimento il deferimento relativo alle violazioni ascritte al Sig. Barilli Alessandro, Filippi Carlo, De Nuccio Mario e, per essi, alla Società AC Reggiana 1919 Spa. A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it