COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. TROVATELLO OMAR, PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 40, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. ANTINUCCI MARCO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN ASSENZA DI UN SUO SPECIFICO TESSERAMENTO, NELLA QUALITA’, PER LA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCALO, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3, REGOLAMENTO L. N. D., PER AVERE SEGNALATO AL C.R.A. IL NOMINATIVO DI UN TECNICO RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA, MAI TESSERATO DALLASOCIETA’; – DEL SIG. COLAIOCCO GIOVANNI, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN RELAZIONE ALL’ART. 61 N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA SPIEGATA QUALITA’, LE DISTINTE UFFICIALI DELLE GARE DISPUTATE DALLA SOCIETA’ OVE RISULTAVA QUALE ALLENATORE IL SIG. ANTINUCCI MARCO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL SUO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. TROVATELLO OMAR, PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 40, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. ANTINUCCI MARCO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN ASSENZA DI UN SUO SPECIFICO TESSERAMENTO, NELLA QUALITA’, PER LA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCALO, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3, REGOLAMENTO L. N. D., PER AVERE SEGNALATO AL C.R.A. IL NOMINATIVO DI UN TECNICO RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA, MAI TESSERATO DALLASOCIETA’; - DEL SIG. COLAIOCCO GIOVANNI, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN RELAZIONE ALL’ART. 61 N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA SPIEGATA QUALITA’, LE DISTINTE UFFICIALI DELLE GARE DISPUTATE DALLA SOCIETA’ OVE RISULTAVA QUALE ALLENATORE IL SIG. ANTINUCCI MARCO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL SUO TESSERATO. Con nota del 26.04.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 21.09.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 18.10.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva né sono comparsi all’udienza, nella quale è, invece, comparso per la Procura Federale, l’Avv. Marco Mattioli. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi quattro al Presidente Trovarello e della inibizione per mesi due al dirigente Colaiocco, nonché per l’ammenda di € 1.500,00 in danno della società. Nel merito, osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, onde la Commissione ritiene equo irrogare due mesi d’inibizione al Presidente della società, Sig. Trovatello Omar, un mese e mezzo d’inibizione al dirigente Colaiocco Giovanni ed € 1.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Sporting Scalo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Trovatello Omar, due mesi d’inibizione; al Sig. Colaiocco Giovanni, un mese e mezzo d’inibizione; alla Società A.S.D. Sporting Scalo € 1.000,00 d’ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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