COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI MATTEO DONATELLO PER CINQUE GIORNATE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE / LETTESE, DISPUTATA IL 10/10/10 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 19 del 14.10.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI MATTEO DONATELLO PER CINQUE GIORNATE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE / LETTESE, DISPUTATA IL 10/10/10 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 19 del 14.10.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Lettese ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Di Matteo Donatello con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento poggiava il suo viso a quello dell’arbitro rivolgendogli pesante minaccia; allontanato da compagni di squadra, imprecando, colpiva con calci la panchina e, alla fine del primo tempo, davanti lo spogliatoio, andando verso l’arbitro, reiterava le minacce venendo poi allontanato da compagni di squadra”. La società appellante ha chiesto l’annullamento, ovvero la riduzione della sanzione, deducendo che il calciatore non avrebbe, in alcun modo, tentato di arrecare danno fisico al direttore di gara e che l’episodio andrebbe ricondotto ad una semplice protesta verbale mista a rabbia per il provvedimento disciplinare inflittogli. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che il direttore di gara, nel suo rapporto, non solo ha esattamente riportato i contenuti delle minacce, già di per sé gravi, ma ha anche sottolineato la reiterazione delle stesse da parte del Di Matteo alla fine del primo tempo, ovvero dopo circa venti minuti dall’avvenuta espulsione il che, evidentemente, non può far declassare il fatto a semplice protesta per l’espulsione subita. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it