COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCAMORICE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MENNA GIUSEPPE PER CINQUE GIORNATE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAMORICE / MAJELLA CALCIO, DISPUTATA IL 10/10/10 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. N° 10 del 14.10.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCAMORICE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MENNA GIUSEPPE PER CINQUE GIORNATE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAMORICE / MAJELLA CALCIO, DISPUTATA IL 10/10/10 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. N° 10 del 14.10.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Roccamorice ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Menna Giuseppe, a seguito di espulsione, afferrato la manica della divisa il direttore di gara, avvicinando il suo volto contro quello dell’arbitro per tentare di colpirlo, senza riuscirci. La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la sua riduzione, deducendo che il comportamento tenuto dal calciatore non sarebbe stato improntato a violenza, bensì solo al tentativo di contestare la seconda ammonizione dalla quale era scaturita l’automatica espulsione dal terreno di gioco. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che l’arbitro, nel suo rapporto, ha esattamente riportato la dinamica dell’accaduto, non suscettibile di fraintendimento alcuno. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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