COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAJELLA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROCCAMORICE / MAJELLA CALCIO DISPUTATA IL 10/10/10 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 10, DEL 14.10.2010 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAJELLA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROCCAMORICE / MAJELLA CALCIO DISPUTATA IL 10/10/10 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 10, DEL 14.10.2010 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con reclamo ritualmente proposto, la Società Majella Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Roccamorice, con il punteggio di 0 – 3, in quanto, a seguito dell’esplosione di alcuni petardi ad opera di sostenitori della società ospitante, al 1° del secondo tempo, si era infortunato il portiere titolare, con la conseguenza che si era resa necessaria la sua sostituzione con il portiere di riserva ed al 37° del secondo tempo, quest’ultima società aveva realizzato la rete della vittoria. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. A riguardo, occorre evidenziare che la sostituzione del portiere ha consentito, comunque, alla Società Majella Calcio di disporre di 11 calciatori e, quindi, di disputare la gara in condizione di parità numerica. Non è provato, peraltro, che la realizzazione della rete al 37° del secondo tempo e, cioè, quando era già avvenuta la sostituzione in questione, sia conseguenza della minore capacità del secondo portiere, tanto da compromettere l’esito della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di incamerarsi la tassa versata.
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