COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. APPIGNANI MARCO E AL SIG. ORTEGA HECTOR ALBERTO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO;DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. APPIGNANI MARCO E AL SIG. ORTEGA HECTOR ALBERTO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO;DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 16.4.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 21.9.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 25.10.2010, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Teodoro Raffaele, né i soggetti deferiti facevano pervenire deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della loro responsabilità e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre giornate d’inibizione al Sig. Di Meo Enzo e € 600,00 d’ammenda alla società A.S.D. Montesilvano Calcio. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalla Procura, e tenuto conto della propria decisione di cui al C.U. N° 15, del 23.9.2010, con la quale è stata inflitta al Di Meo l’inibizione per mesi 12 ed all’A.S.D. Montesilvano l’ammenda di € 1.500,00 con diffida. DELIBERA di infliggere al Sig. Di Meo Enzo l’ulteriore inibizione di mesi quattro ed alla Società A.S.D. Montesilvano Calcio l’ulteriore ammenda di € 1.500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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