COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. PAOLETTI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. TOMMOLINI ACHILLE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER DETTA SOCIETA’;- DELLA SOCIETÀ A.C. VILLAROSA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. PAOLETTI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. TOMMOLINI ACHILLE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER DETTA SOCIETA’;- DELLA SOCIETÀ A.C. VILLAROSA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 03.05.2010, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Paoletti Mauro nonché la società A.C. VILLAROSA per i motivi sopra specificati.Con raccomandata a.r. del 21.09.10, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le riportate violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.10.10, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. Per i soggetti deferiti è comparso il Sig. Paoletti Mauro, in qualità di presidente della società Villarosa ed il rappresentante della Procura, Avv. Teodoro Raffaele. Il Presidente della Commissione Disciplinare, preso atto che il presidente del Villarosa non ha accettato la possibilità di fare ricorso al patteggiamento, invitava il rappresentate della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento e a formulare le proprie conclusioni. La Procura federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 di inibizione per il sig. Paoletti Mauro; € 600,00 d’ammenda alla società A.C. Villarosa.Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas.La Commissione ritiene, tuttavia, equo irrogare ai soggetti deferiti sanzioni in misura inferiore rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Paoletti Mauro mesi di 2 di inibizione; alla Società Villarosa € 400,00 d’ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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