COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR DI VIRGILIO PATRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, LA FUNZIONE DI ALLENATORE, ANZICHÉ ESSERE ESERCITATA DAL TECNICO FORMALMENTE INCARICATO, FOSSE DI FATTO SVOLTA DAL SIGNOR ROBERTO NATALE, TESSERATO PER LA A.S.D. DANIELE CERICOLA, MA SOLO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – DEL SIGNOR NATALE ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA – OCCUPANDOSI DEGLI ALLENAMENTI PRE–GARA, SEGUENDO LE PARTITE DALLA PANCHINA, IMPARTENDO DISPOSIZIONI TATTICHE ED EFFETTUANDO LA SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI –, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA DI ALLENATORE;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. DANIELE CERICOLA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR DI VIRGILIO PATRIZIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, LA FUNZIONE DI ALLENATORE, ANZICHÉ ESSERE ESERCITATA DAL TECNICO FORMALMENTE INCARICATO, FOSSE DI FATTO SVOLTA DAL SIGNOR ROBERTO NATALE, TESSERATO PER LA A.S.D. DANIELE CERICOLA, MA SOLO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; - DEL SIGNOR NATALE ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA – OCCUPANDOSI DEGLI ALLENAMENTI PRE–GARA, SEGUENDO LE PARTITE DALLA PANCHINA, IMPARTENDO DISPOSIZIONI TATTICHE ED EFFETTUANDO LA SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI –, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA DI ALLENATORE;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. DANIELE CERICOLA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE. Con nota del 24.5.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 4.10.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 08.11.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco il quale, illustrate le ragioni del deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: tre mesi d’inibizione ai Sigg.ri Di Virgilio Patrizio e Natale Roberto ed € 600,00 alla Società A.S.D. Daniele Cericola. I soggetti deferiti, con memoria difensiva ritualmente depositata, nonché in udienza a mezzo del loro legale hanno dedotto, invece, l’insussistenza degli addebiti in quanto l’assenza dell’allenatore dell’Elce sarebbe avvenuta una sola volta, mentre nella gara del 21.3.2010, pur essendo in panchina, il medesimo avrebbe delegato altro dirigente a dare le necessarie disposizioni, in quanto affetto da faringite. Hanno concluso, pertanto, per il loro proscioglimento. Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti non trovano sufficiente riscontro negli atti acquisti al procedimento, atteso che, preliminarmente, la produzione di articoli di stampa che attesterebbero la presenza di persona diversa dall’allenatore ufficiale, non può assurgere a dignità di prova, mentre gli episodi di sporadiche assenze dello stesso allenatore, anche nell’ipotesi di idonea prova, non sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare la contestata violazione, anche in considerazione della circostanza che a sostituirlo sarebbe stato un dirigente della Società A.S.D. Daniele Cericola, che svolgeva al momento delle partite contestate, le funzioni di dirigente accompagnatore. Ritiene, peraltro, la stessa Commissione che non appare trascurabile la circostanza che il dell’Elce abbia svolto effettivamente le funzioni di allenatore da circa nove anni per conto della stessa società e che, pertanto, nell’ipotesi di sua improvvisa indisponibilità, la società non avrebbe di certo potuto fare ricorso all’opera di altro tecnico, considerando anche la categoria di pertinenza nella quale opera la società dilettantistica in questione (campionato di I categoria). Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA la Commissione Disciplinare proscioglie i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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