COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. D’ALESSIO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE , PUR NON ESSENDO ABILITATO E PER AVER CONSENTITO CHE L’ATTIVITA’ DI TECNICO DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, SEMPRE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, FOSSE SVOLTA DAL SIGNORE MAURIZIO POLI, PUR NON ESSENDO REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PREDETTA SOCIETA’; – DEL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI QUALIFICA; – DELLA SOCIETÀ A.S. COLLE M.P. 98 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. D’ALESSIO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE , PUR NON ESSENDO ABILITATO E PER AVER CONSENTITO CHE L’ATTIVITA’ DI TECNICO DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, SEMPRE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, FOSSE SVOLTA DAL SIGNORE MAURIZIO POLI, PUR NON ESSENDO REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PREDETTA SOCIETA’; - DEL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI QUALIFICA; - DELLA SOCIETÀ A.S. COLLE M.P. 98 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO. Con nota del 03.05.2010, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri D’Alessio Giovanni e Sottanelli Giuseppe nelle spiegate qualità, nonché la Società A.S. Colle M.P. 98 per i motivi sopra specificati. Con raccomandata a.r. del 22.09.10, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le riportate violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.10.10, alle ore 17,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive e non sono comparsi in udienza, alla quale presenziava il solo rappresentante della Procura, Avv. Teodoro Raffaele. Il Presidente della Commissione Disciplinare, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dopo avere dato atto della mancata comparizione dei soggetti deferiti ed averne dichiarato la contumacia, invitava il rappresentate della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento e a formulare le proprie conclusioni. La Procura federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per i due soggetti deferiti; € 800,00 d’ammenda alla Società A.S. Colle M.P. 98. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, visto anche la dichiarazione confessoria del Sig. Giuseppe Sottanelli il quale ammetteva le proprie responsabilità precisando che il Sig. De Cillis Alessandro tesserato come tecnico della squadra, dalla seconda gara di campionato pur essendo inserito in distinta non è mai stato presente in panchina.La Commissione ritiene, tuttavia, equo irrogare ai soggetti deferiti sanzioni in misura inferiore rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. D’Alessio Giovanni mesi di 3 di inibizione, al Sig. Sottanelli Giuseppe mesi 2 di inibizione; alla Società A.S. Colle M.P. 98 € 600,00 d’ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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