COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. TOSSICIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FALASCA MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / TOSSICIA DISPUTATA IL 31/10/10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 23 DEL 4/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 18/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. TOSSICIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FALASCA MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO VOMANO / TOSSICIA DISPUTATA IL 31/10/10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 23 DEL 4/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Tossicia ha proposto appello avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Falasca Matteo in quanto quest’ultimo a seguito dell’espulsione, per aver spintonato un avversario per il mento, si rivolgeva all’assistente dell’arbitro offendendolo.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto la reazione verbale del Falasca, seppur da biasimare, era dovuta allo stato di particolare tensione in considerazione dell’importanza della gara e comunque priva di contenuti particolarmente offensivi nei confronti della terna arbitrale.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al Falasca, può essere lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Falasca Matteo a due gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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