COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. TREGLIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.11.10 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE MARCO CUPIDO IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTAZZOLI / TREGLIO, DISPUTATA IL 10/10/2010, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 7 DEL 14/10/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. TREGLIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.11.10 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE MARCO CUPIDO IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTAZZOLI / TREGLIO, DISPUTATA IL 10/10/2010, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 7 DEL 14/10/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S. Treglio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, l’allenatore Sig. Marco Cupido, tenuto un comportamento irriverente nei confronti dell’arbitro, accompagnato da volgari ed incivili bestemmie. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il Cupido non ebbe ad ingiuriare l’arbitro, né a bestemmiare, limitandosi a chiedere con forza al direttore di gara provvedimento di sospensione della gara, poiché allarmato dall’infortunio occorso ad un proprio calciatore. L’arbitro dell’incontro, in sede di supplemento, nel confermare quanto in precedenza riferito, ha aggiunto che, effettivamente, era stato costretto ad interrompere il gioco a causa di un grave infortunio subito dal calciatore Labrozzi della Società Treglio. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere lievemente ridotta, in quanto appare verosimile che l’allenatore Cupido abbia tenuto un comportamento non regolamentare proprio in conseguenza del grave infortunio subito da un calciatore della sua squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Marco Cupido fino al 15.11.10, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it