COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CALDORA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 DEL CALCIATORE MORRETTI ANTONIO E DELLA MULTA DI €150,00 IN DANNO DELLA SOCIETA’ ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALFINO / CALDORA, DISPUTATA IL 17/10/10 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “B” (C.U. n° 21 del 21.10.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CALDORA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 DEL CALCIATORE MORRETTI ANTONIO E DELLA MULTA DI €150,00 IN DANNO DELLA SOCIETA’ ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VALFINO / CALDORA, DISPUTATA IL 17/10/10 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “B” (C.U. n° 21 del 21.10.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Caldora ha impugnato i provvedimenti sopra specificato, adottati dal G.S. perché a fine gara il calciatore Moretti Antonio ha colpito un avversario con una borraccia in pieno volto e con pugni provocandogli lesioni mentre i dirigenti della stessa società nulla avevano fatto per evitare tale gesto di violenza. L’appellante ha dedotto la eccessività delle sanzioni o la riduzione delle stesse in quanto i fatti addebitati non sarebbero stati di gravità tale da meritare le sanzioni adottate. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che il calciatore perdeva sangue sia dal labbro che dal naso e che tale fuoriuscita non era stata tamponata neppure dopo le cure del caso. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, in quanto il gesto di violenza compiuto dal Morretti non trova giustificazione soprattutto se si considera il campionato di pertinenza trattandosi di calciatori allievi mentre non sono da trascurare le conseguenze dannose di tale comportamento causate al calciatore avversario. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, anche in considerazione del fatto che la Società Caldora non risulta aver messo in atto alcun comportamento tale da evitare o limitare il fatto contestato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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