COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. MINCARINI GIOVANNI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 33, COMMA 1, REG.SETTORE TECNICO, PER AVERE PERMESSO E CONSENTITO AL SIG. CRISANTE MARCELLO, ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO CALCIO DALL’OTTOBRE 2009 AL GENNAIO 2010, SENZA AVERE RICHIESTO ED OTTENUTO LA DOMANDA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO, PRECISANDO LA NATURA DELLA NUOVA ATTIVITÀ;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO DIRIGENTE;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. MINCARINI GIOVANNI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 33, COMMA 1, REG.SETTORE TECNICO, PER AVERE PERMESSO E CONSENTITO AL SIG. CRISANTE MARCELLO, ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO CALCIO DALL’OTTOBRE 2009 AL GENNAIO 2010, SENZA AVERE RICHIESTO ED OTTENUTO LA DOMANDA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO, PRECISANDO LA NATURA DELLA NUOVA ATTIVITÀ;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. D’ANNUNZIO CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO DIRIGENTE; Con nota del 30.06.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 04.11.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 29.11.2010, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’odierna udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Antonio Villani, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Mincarini Giovanni 2 mesi di inibizioni ed alla A.S.D. D’annunzio Calcio l’ammenda di € 400,00. Nel merito, osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas avendo gli stessi ammesso i fatti oggetto di contestazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Mincarini Giovanni 2 mesi di inibizione ed alla A.S.D. D’annunzio Calcio € 200,00 di ammenda, anche in considerazione della categoria di appartenenza. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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