COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. PASQUINI EMIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. TREGLIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ FOSSE, DI FATTO, ESERCITATA DA UN SOGGETTO PRIVO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE, ANZICHÉ DAL TECNICO INCARICATO; – DEL AL SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE, DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S. TREGLIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, DI FATTO, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE; – DELLA ALLA SOCIETÀ A.S. TREGLIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. PASQUINI EMIDIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. TREGLIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ FOSSE, DI FATTO, ESERCITATA DA UN SOGGETTO PRIVO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE, ANZICHÉ DAL TECNICO INCARICATO; - DEL AL SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE, DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S. TREGLIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, DI FATTO, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE; - DELLA ALLA SOCIETÀ A.S. TREGLIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI; Con nota del 30.06.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 04.11.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 29.11.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’odierna udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Antonio Villani, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Pasquini Emidio 3 mesi di inibizione, al Vinciguerra Giuseppe 4 mesi di inibizione ed alla A.S. Treglio l’ammenda di € 400,00. Nel merito, osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas avendo gli stessi ammesso i fatti oggetto di contestazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Pasquini Emidio 3 mesi di inibizione, al Sig. Vinciguerra Giuseppe 4 mesi di inibizione, ed alla Società Treglio l’ammenda di € 300,00, anche in considerazione della categoria di appartenenza. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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