COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SULMONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS SULMONA / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATA IL 21/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. n° 27 del 25.11.10 – C.R.A.)).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SULMONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS SULMONA / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATA IL 21/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. n° 27 del 25.11.10 – C.R.A.)). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Vis Sulmona ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società perché a fine gara, malgrado gli inviti dell’arbitro, venivano aperti i cancelli dai quali accedevano nei pressi degli spogliatoi alcuni tifosi, uno dei quali, in particolare, spintonava ed offendeva l’arbitro, il quale faceva richiesta della Forza Pubblica che, in seguito, lo accompagnava fino alla sua autovettura. Ha dedotto l’appellante (tralasciando le inconferenti disquisizioni sulla differenza tra i cancelli prospicienti le gradinate per il pubblico, da cui si accede dall’esterno – che sarebbero saldamente assicurati con catene e lucchetti apposti dal Comune di Sulmona, proprietario della struttura – e l’unica porta d’accesso al campo e agli spogliatoi, non chiudibile a chiave perché dotata di maniglioni antipanico e, comunque, lasciata volutamente accostata dalla società per eventuali urgenze mediche) che, in effetti, al termine della partita, alcune persone entravano negli spogliatoi e, tra queste, una signora che si sarebbe rivolta all’arbitro soltanto con un consiglio materno Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, non trovando la versione dei fatti fornita dalla società appellante adeguato riscontro probatorio negli atti ufficiali in possesso del Comitato. L’arbitro della gara, infatti, in sede di rapporto ha precisato di avere espressamente raccomandato alla società di casa, sia all’inizio che dopo il termine dell’incontro, di non aprire i cancelli, ma che gli stessi venivano aperti permettendo alla tifoseria di avvicinarsi agli spogliatoi. Tanto basta per creare quella potenziale situazione di pericolo, come tale già di per sé meritevole di sanzione. La casuale circostanza che, nel caso di specie, la situazione non sia degenerata, ma sia rimasta circoscritta a spintoni ed offese, rileva solo ai fini del contenimento della sanzione nei limiti di quella effettivamente comminata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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