COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE FELLI ALESSANDRO PER QUATTRO GIORNATE, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO / SPORTING PESCINA, DISPUTATA IL 28/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N° 28 del 2.12.10 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE FELLI ALESSANDRO PER QUATTRO GIORNATE, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO / SPORTING PESCINA, DISPUTATA IL 28/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. N° 28 del 2.12.10 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Pro Celano ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, adottato dal G.S. poiché il Felli, al termine della gara, colpiva con un pugno e con un calcio un tesserato avversario, facendo scatenare un parapiglia tra i tesserati di entrambe le squadre. La società appellante ha chiesto la riduzione della squalifica, sul presupposto che il calciatore, a fine partita, sarebbe stato accerchiato da tre tesserati della compagine avversaria ed avrebbe scagliato calci e pugni, colpendo il portiere dello Sporting Pescina, al solo fine di divincolarsi. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde la decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata in questa sede, ritenendosi la sanzione inflitta congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che il gesto in questione deve essere qualificato come atto di violenza. L’arbitro della gara, infatti, in sede di rapporto è stato molto preciso nel riferire che al termine dell’incontro, mentre le squadre si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, il calciatore Felli si dirigeva verso il calciatore D’Elia Gianni, n° 3 della formazione ospite, colpendolo con un pugno e un calcio, scatenando una rissa generale. Per quanto precede, quindi, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, mentre la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it