COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VACRI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE POLLIDORO BONGHI CIRO FINO AL 30.4.11, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / VACRI CALCIO, DISPUTATA IL 31/10/10 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E”. (C.U. N° 23 del 4.11.10 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VACRI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE POLLIDORO BONGHI CIRO FINO AL 30.4.11, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / VACRI CALCIO, DISPUTATA IL 31/10/10 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E”. (C.U. N° 23 del 4.11.10 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la Società Vacri Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Bonghi, per avere, quest’ultimo, lanciato il pallone contro l’arbitro per protestare contro una sua decisione, colpendolo ad un fianco senza conseguenze. L’appellante ha dedotto che l’episodio sarebbe stato del tutto involontario e dettato solo dall’impulsiva reazione del proprio tesserato ad una decisione non condivisa durante una fase concitata e conclusiva della partita e concludeva, pertanto, per l’annullamento ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. All’udienza di discussione nessuno è comparso per la società appellante, nonostante la rituale convocazione della stessa, come da espressa richiesta in atti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, precisato che il gesto del Bonghi, più che qualificarsi come un vero e proprio atto di violenza, possa essere inteso, piuttosto, alla stregua di una protesta smodata a seguito di un fallo laterale che il calciatore assumeva essere stato invertito; ciò è suffragato dal fatto che a seguito del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti, né il Bonghi, né i suoi compagni di squadra hanno inveito o protestato nei confronti del direttore di gara. Alla luce dei suddetti chiarimenti la Commissione ritiene, pertanto, equo ridurre la sanzione fino al 25.2.10. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pollidoro Bonghi Ciro fino al 25.2.10, disponendo restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it