COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PINETANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A CARICO DELL’ALLENATORE MOSCA MARCO FINO AL 31.1.11, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VECCHIA PESCARA / PINETANOVA, DISPUTATA IL 14/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E”. (C.U. N° 26 del 18.11.10 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PINETANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A CARICO DELL’ALLENATORE MOSCA MARCO FINO AL 31.1.11, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VECCHIA PESCARA / PINETANOVA, DISPUTATA IL 14/11/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E”. (C.U. N° 26 del 18.11.10 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Pinetanova ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. in quanto l’allenatore Mosca Marco, a fine gara, offendeva pesantemente, minacciandolo, il direttore di gara. Ha dedotto l’appellante che il Mosca si sarebbe limitato a manifestato il suo disappunto per avere adottato l’arbitro, a suo dire, due pesi e due misure e che solo successivamente al comportamento autoritario del giovane direttore di gara, la discussione si sarebbe animata con l’uso di toni molto forti, ma senza l’uso di parolacce. Ha concluso, pertanto, per la riduzione dell’inibizione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, confermato gli originari riferimenti con riguardo sia alle pesanti offese, sia alle gravi minacce, ribadendo che il Mosca faceva rientro negli spogliatoi solo grazie all’intervento del dirigente – accompagnatore della squadra avversaria. Tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, ne segue che la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere integralmente confermata in questa sede, poiché congrua ed adeguata al contegno posto in essere dall’allenatore Mosca Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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