COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. ( INIBIZIONE FINO AL 31.1.2011 AL DIRIGENTE MISTICHELLI GIACOMO, SQUALIFICA AL CALCIATORE CONSORTI LUIGI FINO AL 31.12.2012 ED AMMENDA DI € 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / MARSICA CALCIO 2006, DISPUTATA IL 12/12/10, PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. N° 35 DEL 22/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ HESPERIA NERETO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. ( INIBIZIONE FINO AL 31.1.2011 AL DIRIGENTE MISTICHELLI GIACOMO, SQUALIFICA AL CALCIATORE CONSORTI LUIGI FINO AL 31.12.2012 ED AMMENDA DI € 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / MARSICA CALCIO 2006, DISPUTATA IL 12/12/10, PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. N° 35 DEL 22/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Hesperia Neretto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., per come addebitati i fatti al dirigente ed al calciatore chiedendo la revoca della sanzione nei confronti del primo e dell’ammenda nonché la riduzione nei confronti del secondo. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati al Mistichelli e l’eccessività della sanzione inflitta la Consorti producendo copia dei C.U. relativi ad altre decisioni del G.S. per gare del Settore Giovanile in forza delle quali sarebbero stati inflitte sanzioni più lievi per fatti più gravi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato di essere incorso in errore materiale indicando il Rustichelli come responsabile di alcune violazioni in luogo del Sig. Pugliesi Giovanni dirigente accompagnatore della stessa società ed ha invece confermato i fatti originariamente riferiti in ordine al Consorti. Osserva preliminarmente la Commissione che deve essere revocata la sanzione inflitta al Mistichelli e rimessi gli atti al G. S. per quanto di competenza in ordine al dirigente Pugliesi Giovanni individuato come responsabile del comportamento sanzionato. Ritiene, invece, la Commissione, che, anche alla luce delle copie dei C.U. prodotti da parte ricorrente con i quali sono stati sanzionati in maniera più lieve comportamenti più gravi ( C.U. n. 35/2010, 36/2010, 40/2011), la sanzione inflitta al Consorti possa essere ridotta al 30.06.2012. Resta invece confermata sanzione pecuniaria inflitta alla Società in quanto congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Consorti Giovanni fino al 30.06.2012 e di confermare l’ammenda inflitta alla società di €200,00. Dispone infine di revocare la sanzione inflitta al dirigente Mistichelli Giacomo e di trasmettersi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza a carico del Sig. Pugliesi Giovanni, dispone altresì restituirsi la tassa versata.
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