COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE REBBA MATIA TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GIOVANILE CHIETI / A.SD. VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 02/01/11, PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 37 DEL 5/1/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE REBBA MATIA TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GIOVANILE CHIETI / A.SD. VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 02/01/11, PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 37 DEL 5/1/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Rebba Matia ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché, dopo essere stato espulso per avere offeso l’arbitro, anziché allontanarsi, si sedeva nei pressi della panchina e rivolgeva allo stesso direttore di gara reiterati gesti osceni. L’appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendo l’eccessività della decisione del primo giudice. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dal calciatore appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, mentre la sanzione inflitta appare congrua e proporzionata alla gravità del comportamento tenuta dallo stesso calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la prevista tassa di €65,00 e restituirsi la relativa differenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it