COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DURANTINI PAOLO (P.G.S. ORATORIANA CALCIO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / SPORTLAND CELANO, DISPUTATA IL 2/01/11 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. n° 37 del 5.01.11 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DURANTINI PAOLO (P.G.S. ORATORIANA CALCIO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / SPORTLAND CELANO, DISPUTATA IL 2/01/11 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A”. (C.U. n° 37 del 5.01.11 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Durantini Paolo ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei suoi confronti per avere, nel contestare una decisione arbitrale, protestato in maniera smodata. L’appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendo che la protesta era stata solo verbale e non anche fisica. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. L’arbitro della gara, infatti, ha specificato nel suo referto e confermato nel supplemento, di essere stato attinto ad un braccio e strattonato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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