COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA F.C.D. PRETORO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BORGONSOLI MATTEO PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPINO / PRETORO DISPUTATA IL 9/1/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 20 DEL 13/1/11 – DELEGAZIONE PROVINCALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA F.C.D. PRETORO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BORGONSOLI MATTEO PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPINO / PRETORO DISPUTATA IL 9/1/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 20 DEL 13/1/11 – DELEGAZIONE PROVINCALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la F.c.d. Pretoro Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., per avere il calciatore Borgonsoli accompagnato gli insultanti e le proteste nei confronti dell’arbitro con azioni aggressive, quali la stretta di un polso ed un colpo ad un piede. Ha dedotto l’appellante, pur riconoscendo l’infrazione del proprio tesserato, che il calciatore, in maniera istintiva e non violenta, aveva afferrato il direttore di gara per le mani in segno di implorazione, al fine di non essere ammonito e che poi, all’atto di girarsi per abbandonare il terreno di gioco, gli aveva urtato involontariamente ì il piede destro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento poiché le azioni compiute dal Borgonsoli, descritte in maniera molto precisa dall’arbitro nel referto di gara – stretta con forza del polso e schiacciamento premeditato del piede, che causavano all’arbitro forte dolore – meritano la conferma della sanzione inflitta dal G.S., anche perché reiterate nel tempo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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