COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. NICOLO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LALLI ALEJANDRO ARIEL PER CINQUE GIORNATE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / S. NICOLO’ CALCIO, DISPUTATA IL 30/1/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (C.U. N° 47 del 3.2.11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. NICOLO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LALLI ALEJANDRO ARIEL PER CINQUE GIORNATE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / S. NICOLO’ CALCIO, DISPUTATA IL 30/1/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (C.U. N° 47 del 3.2.11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società S. Nicolò Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Lalli con la seguente motivazione: “Nel corso del 2º tempo a gioco fermo, colpiva con un pugno al volto un avversario il quale necessitava di cure mediche per riprendere il gioco; subito dopo veniva a diverbio con altro avversario già espulso provocando "parapiglia" generale, nonché interruzione dell'incontro per circa 4 minuti, situazione sedata dall'intervento dei dirigenti e calciatori delle due squadre in gara. Recidivo in gravi atti di violenza (Rapporto A. e A.A.)”. La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendone l’eccessività, in relazione al fatto che in casi simili e fattispecie analoghe relative anche a Leghe maggiori, erano state adottate squalifiche più contenute e che, in ogni caso, quanto accaduto dopo l’espulsione del proprio tesserato doveva essere ricondotto all’indebita presenza sul terreno di gioco del calciatore del Martinsicuro Paci, dopo la sua espulsione avvenuta ben quattro minuti prima di quella del Lalli. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la grave condotta violenta posta in essere dal Lalli, peraltro pacificamente ammessa anche in sede d’appello, ha trovato, in astratto, congrua ed adeguata sanzione in relazione alla recidiva specifica di cui alla decisione del G.S. del 21.10.10 (C.U. N° 21 del 21.10.10 – C.R.A.) confermata in appello da questa Commissione con decisione dell’8.11.10 (C.U. N° 24 dell’11.11.10 – C.R.A.). Deve, tuttavia, rilevarsi che in concreto, il G.S. non ha tenuto nella debita considerazione la circostanza che, nel caso di specie, il calciatore Lalli vestiva anche i gradi di vice – capitano, onde la decisione del primo giudice deve essere aggravata, in questa sede, ai sensi dell’art. 36, comma III, C.G.S., con conseguente squalifica del calciatore per un ulteriore turno. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, comminando al calciatore Lalli Alejandro Ariel un ulteriore turno di squalifica. Dispone, inoltre, addebitarsi la relativa tassa.
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