COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PRO PENNE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEI GIOCATORI RUGGERI MANUEL PER DUE TURNI; ANTONACCI FRANCESCO FINO AL 21.2.11; ASTOLFI MIRKO FINO AL 28.2.11; PERILLI DAVIDE FINO AL 31.3.11; DI CAMPLI MASSIMO FINO AL 30.6.14; INIBIZIONE AI DIRIGENTI CALISTA GIOVANNI FINO AL 14.3.11 E CAROTA EMANUELE FINO AL 28.2.2011; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 750,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING PRO PENNE / VILLA CARMINE, DISPUTATA IL 16/01/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N° 24 DEL 20/01/11 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PRO PENNE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEI GIOCATORI RUGGERI MANUEL PER DUE TURNI; ANTONACCI FRANCESCO FINO AL 21.2.11; ASTOLFI MIRKO FINO AL 28.2.11; PERILLI DAVIDE FINO AL 31.3.11; DI CAMPLI MASSIMO FINO AL 30.6.14; INIBIZIONE AI DIRIGENTI CALISTA GIOVANNI FINO AL 14.3.11 E CAROTA EMANUELE FINO AL 28.2.2011; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 750,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING PRO PENNE / VILLA CARMINE, DISPUTATA IL 16/01/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N° 24 DEL 20/01/11 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto la Società Sporting Pro Penne ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: ” al 30° del I° tempo veniva allontanato il Sig. CALISTA Giovanni, allenatore della Soc. Sporting Pro Penne, per reiterate proteste e condotta irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara; al 20 del II° tempo veniva espulso il Sig. ANTONACCI Francesco, n.8 dello Sporting Pro Penne, per condotta gravemente violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo un fallo di gioco che determinava la caduta a terra dell'avversario il Sig. ANTONACCI lo colpiva sulla schiena con un calcio violento facendolo rimanere a terra dolorante per circa venti minuti; al 22° del II° tempo veniva espulso il Sig. RUGGERI Manuel n.15 dello Sporting Pro Penne per reiterate ingiurie nei confronti di un calciatore avversario; al 27° del II° tempo veniva espulso il Sig. PERILLI Davide, n. 17 dello Sporting Pro Penne perché in seguito ad un'ammonizione per un fallo di gioco si rendeva colpevole di condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'ufficiale di gara profferendo le seguenti parole: " … omissis …. "; la partita veniva, quindi sospesa poiché dopo l'espulsione del suindicato PERILLI Davide, n. 17 dello Sporting Pro Penne, l'ufficiale di gara veniva accerchiato dai giocatori, sia titolari che riserve, nonché dai dirigenti dello stesso Sporting Pro Penne, allorché il Sig. CAROTA Emanuele dirigente accompagnatore dello Sporting Pro Penne ,unitamente a tutti i calciatori ivi presenti rivolgeva reiterate proteste, ingiurie e minacce nei confronti dell'ufficiale di gara. A questo punto l'ufficiale di gara accerchiato e spintonato dai presenti anzidetti tra cui il più facinoroso risultava il Sig.DI CAMPLI Massimo, n. 4 dello Sporting Pro Penne, in quel momento capitano in seguito all'espulsione del Sig. ANTONACCI Francesco, precedentemente capitano, veniva improvvisamente colpito con un pugno da dietro all'altezza della spalla sx, tra la scapola e la colonna vertebrale, che ne determinava lo spostamento in avanti di circa un metro facendolo urtare contro i giocatori dinanzi a lui. Considerata la mischia creatasi,l'ufficiale di gara non riusciva ad identificare il calciatore colpevole in quanto, voltatosi,ve ne erano diversi. Quindi, ancora una volta il Sig. PERILLI Davide, n. 17 dello Sporting Pro Penne cercava di venire in contatto con l'arbitro,tuttavia veniva fermato dai suoi compagni in particolare dal dirigente dello Sporting Pro Penne Sig. CAMPLESE Salvatore. Al contempo il Sig. CAROTA Emanuele, dirigente accompagnatore dello Sporting Pro Penne continuava a rivolgere ingiurie e minacce nei confronti dell'ufficiale di gara, ed il Sig. DI CAMPLI Massimo, n. 4 dello Sporting Pro Penne ,in quel momento capitano, continuava ad ingiuriare l'ufficiale di gara, oltretutto strattonandolo. Pertanto, come detto, la gara veniva sospesa dall'ufficiale di gara, non avendo lo stesso le condizioni né fisiche, e a causa del persistente dolore alla schiena, né morali per con continuare. Nel dirigersi verso gli spogliatoi l'arbitro veniva nuovamente circondato da diversi calciatori dello Sporting Pro Penne, nonché, in particolare, dall'allenatore, già allontanato dal terreno di gioco in precedenza, Sig CALISTA Giovanni, rintrodottosi nel campo, il quale offendeva e minacciava l'ufficiale di gara profferendo le seguenti parole: " …. omissis …. ". Medesima condotta veniva tenuta dal n. 3 dello , Sporting Pro Penne Sig. ASTOLFI Mirko. Grazie all'intervento dell'addetto all'arbitro, Sig. CAMPLESE Salvatore e del Presidente di Sezione A.I.A. Sig. Francesco DI CENSO, presente sugli spalti, l'arbitro riusciva a guadagnare gli spogliatoi, notando nel tragitto, ancora una volta il n. 17 dello Sporting Pro Penne, Sig. PERILLI Davide, nonchè il n. 3 sempre dello Sporting Pro Penne, Sig. ASTOLFI Mirko, continuare ad offenderlo e minacciarlo. Raggiunti gli spogliatoi veniva richiesto l'intervento dei Carabinieri i quali provvedevano a scortare l'arbitro verso la propria auto. Nonostante la presenza dell'Autorità intervenuta diversi giocatori e dirigenti dello Sporting Pro Penne, tranne il Sig. CAMPLESE, continuavano con insulti e minacce “. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni e ne ha chiesto le riduzioni in quanto: il gesto dell’Antonacci doveva ritenersi assolutamente involontario, inoltre il calciatore colpito era rimasto a terra solo pochi minuti e non venti, posto che la gara era stata sospesa solo dopo sette minuti e, nel frattempo, il giocatore aveva già ripreso il suo posto in campo; il giovane Ruggeri, appena diciottenne, minacciato ed intimorito dagli avversari sin dal suo ingresso in campo, cercava di reagire rispondendo agli insulti con una frase neanche troppo pesante, punita in modo esagerato con l’espulsione diretta e la conseguente esagerata squalifica; per il calciatore Perilli, invece, doveva invocarsi l’attenuante della provocazione, in quanto il calciatore aveva reagito all’ammonizione inflittagli dall’arbitro perché nella stessa azione aveva subito ben due falli dagli avversari e, solo dopo, si era reso protagonista di un fallo ed aveva reagito in malo modo all’espulsione anche nei confronti del direttore di gara; quanto all’Astolfi, il medesimo, a gara sospesa, si era limitato a protestare senza ingiuriare o minacciare l’arbitro, al quale chiedeva animatamente spiegazioni sul motivo della sospensione; diversa la posizione del Di Campli, posto che, da un lato, il direttore di gara aveva interpretato come rivolte nei suoi confronti le imprecazioni del calciatore che, però, erano dirette a se stesso e ai compagni di squadra e che, dall’altro, la squalifica comminatagli in qualità di capitano doveva essere inflitta al calciatore D’Angelo Alessandro, effettivo responsabile dell’inqualificabile gesto; l’allenatore Calista ed il dirigenti Carota avevano sicuramente protestato nei confronti del direttore di gara, ma non in modo irriguardoso offensivo o minaccioso, cercando anche di riportare la calma dopo la sospensione insieme al Presidente/calciatore Ciarcelluti. In relazione all’ammenda, la società ne ha chiesto la riduzione, deducendo proprio la fattiva collaborazione dei dirigenti e giocatori poco sopra indicati per riportare la calma. Osserva preliminarmente la Commissione l’inammissibilità dell’appello avverso la squalifica al calciatore Ruggeri Manuel ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S., per non essere impugnabili le sanzioni fino a due turni. Sempre preliminarmente, è precluso alla Commissione l’esame nel merito della sanzione inflitta al calciatore Di Campli Massimo, poiché il medesimo, oltre che per lo specifico comportamento tenuto sul campo, è stato sanzionato ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 3, C.G.S., per responsabilità oggettiva in quanto capitano al momento del verificarsi dell’episodio di violenza nei confronti dell’arbitro da parte di un calciatore non identificato. Nel merito l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento solo in riferimento alla rideterminazione della sanzione pecuniaria, secondo la motivazione che segue. In riferimento all’ammenda, infatti, tenuto conto che dal referto arbitrale si evince la fattiva collaborazione di alcuni dirigenti, in particolare dell’addetto all’arbitro, per cercare di sedare gli animi, questa Commissione ritiene equo rideterminare la sanzione nella misura di € 250,00, confermando nel resto, invece, le restanti sanzioni, poiché l’arbitro della gara, nel suo rapporto, è stato estremamente preciso nel qualificare le condotte rispettivamente ascritte ai soggetti sanzionati, mentre la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’ammenda a € 250,00, confermando nel resto la sentenza impugnata. Dispone la restituzione della tassa versata.
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