COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’. ATLETICO PRETURO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 600,00; INIBIZIONE DIRIGENTE NARDANTONIO ANTONIO FINO AL 5.12.15; SQUALIFICA ALLENATORE VITTORINI PIETRO FINO AL 30.6.11) INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA TORNIMPARTE 2002 / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 5/12/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. N° 31 DEL 9/12/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’. ATLETICO PRETURO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 600,00; INIBIZIONE DIRIGENTE NARDANTONIO ANTONIO FINO AL 5.12.15; SQUALIFICA ALLENATORE VITTORINI PIETRO FINO AL 30.6.11) INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA TORNIMPARTE 2002 / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 5/12/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. N° 31 DEL 9/12/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Atletico Preturo ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni:
- quanto alla pena pecuniaria, perché nel corso del secondo tempo un proprio dirigente, entrato in campo, colpiva più volte l'arbitro procurandogli dolore persistente fino al termine dell'incontro e perché, a fine gara, lo stesso direttore di gara veniva circondato, aggredito e ripetutamente spintonato da propri calciatori e colpito da sputi; inoltre perché un proprio dirigente - già inibito - colpiva diversi calciatori avversari provocando così una rissa fra tutti i tesserati delle due squadre, circostanza per la quale, anche per la presenza di tifosi in campo, l'arbitro era costretto a richiedere l'intervento della Forza Pubblica, la quale in seguito lo scortava fino alla propria autovettura per tornare alla propria residenza;
- quanto all'inibizione, poiché il Nardantonio, a seguito di calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva insulti e gravi minacce all'arbitro, ed insieme a calciatori della sua squadra lo spintonava e gli dava delle botte sul petto procurandogli dolore persistente fino al termine della gara. Mentre lasciava il terreno di gioco, perché allontanato, reiterava le minacce, anche di morte. A fine incontro, rientrato sul terreno di gioco insieme a calciatori circondava lo stesso direttore di gara impedendogli il rientro negli spogliatoi e nella circostanza lo colpiva, prima con un colpo alla schiena - che gli procurava ulteriore dolore - e subito dopo con ripetuti sputi al volto. L'arbitro veniva soccorso da un calciatore dell'Atletico Preturo, che lo accompagnava all'ingresso dello spogliatoio sottraendolo così all'aggressione dei tesserati della squadra ospite;
- quanto alla squalifica, poiché il Vittorini, già inibito fino all'8.12.2010, a fine gara scavalcava la rete di recinzione, entrava sul terreno di gioco e colpiva alcuni calciatori locali provocando una rissa che vedeva coinvolti tutti i dirigenti e i calciatori di entrambe le squadre.
La società appellante ha dedotto nel gravame e ribadito in sede di audizione che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa rispetto ai riferimenti del direttore di gara ed ha chiesto, in ogni caso, la riduzione delle sanzioni tenuto conto che il principio della responsabilità oggettiva deve trovare nel caso di specie una diversa valutazione, atteso che la circostanza del cancello aperto ed il comportamento del Vittorini attengono a circostanze di tipo personale che impongono una diversa graduazione delle sanzioni.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione, tenuto conto che mentre le sanzioni ai tesserati devono essere, in questa sede, integralmente confermate poiché congrue ed adeguate agli addebiti contestati, diversa valutazione può essere effettuata per quanto riguarda l’ammenda ed i punti di penalizzazione, apparendo più adeguata alla gravità dei fatti l’ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla società appellante a € 400,00 e di ridurre, inoltre, la sanzione della penalizzazione ad un punto in classifica, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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