COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PESCINA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA SPORTING PESCINA / SPORTING CARSOLI DISPUTATA IL 31/1/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PESCINA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA SPORTING PESCINA / SPORTING CARSOLI DISPUTATA IL 31/1/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A”. Con reclamo pervenuto a mezzo fax in data 13.2.2011, la Società Sporting Pescina ha chiesto infliggersi alla Società Sporting Carsoli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 3 – 3, ovvero, in subordine, disporsi la ripetizione della stessa, per avere la società controinteressata utilizzato il calciatore Olari Cesar Mihaz, che non aveva titolo a prendere parte all’incontro perché non tesserato. Ha dedotto l’appellante di non avere potuto formalizzare il reclamo nei termini, per avere appreso la notizia dell’irregolarità della posizione del detto calciatore avversario solo tramite il C.U. N° 49, del 10.02.2011. La Società Sporting Carsoli ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha eccepito la tardività dell’appello, nonché l’assoluta buona fede del suo operato, non essendo a conoscenza, all’epoca della gara, dei problemi di tesseramento del calciatore Olari. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che i termini di cui all’art. 46, comma 3, C.G.S., sono perentori; considerato, però, il comportamento non regolamentare tenuto dallo Sporting Carsoli e dal calciatore Olari Cesar Mihaz, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Abruzzo G.S. per l’adozione di eventuali determinazioni di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, trasmettersi gli atti al Comitato Regionale Abruzzo per l’adozione di eventuali determinazioni di competenza.
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