COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCANNO CALCIO A CINQUE, AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 – 6) IN RELAZIONE ALLA GARA SCANNO CALCIO A CINQUE / DINAMO L’AQUILA, DISPUTATA IL 20.11.10 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. N° 15 DEL 2.12.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SCANNO CALCIO A CINQUE, AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 0 – 6) IN RELAZIONE ALLA GARA SCANNO CALCIO A CINQUE / DINAMO L’AQUILA, DISPUTATA IL 20.11.10 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. N° 15 DEL 2.12.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società Scanno Calcio a Cinque ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Dinamo L’Aquila e, comunque, la riforma della decisione del G.S., con conseguente vittoria per 6 – 0 in proprio favore ed in via subordinata, disporsi la ripetizione della gara. Ha dedotto l’appellante l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Dinamo L’Aquila, sia perché presentato oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento, sia perché estremamente generico; ha, inoltre, dedotto che la Dinamo L’Aquila aveva arbitrariamente ed immotivatamente abbandonato il campo di gioco e che, comunque, il G.S. non avrebbe potuto disporre la perdita della gara non ricorrendone i presupposti. La società controinteressata, ha dedotto che il reclamo era stato tempestivamente proposto e che il provvedimento adottato dal G.S. doveva ritenersi legittimamente assunto in quanto i propri calciatori erano stati costretti ad abbandonare il campo in conseguenza delle gravi lesioni subite da un proprio compagno e del clima intimidatorio che si era venuto a creare, tale da impedire la normale prosecuzione della gara. Ha, pertanto, concluso perché l’appello della società Scanno venisse respinto. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il calciatore non sembrava versasse in particolari condizioni di gravità, anche se si era rifiutato di farsi curare dal personale del 118 presente alla gara. Ha, peraltro, aggiunto che, dopo l’aggressione, la gara era stata ripresa normalmente, in quanto il pubblico era stato fatto allontanare dalle Forze dell’Ordine e aveva ritenuto garantite le condizioni di sicurezza tali da poter consentire la ripresa del gioco. Avendo per tre volte invitato i dirigenti ed il capitano della Dinamo L’Aquila a proseguire la gara, ed essendosi costoro rifiutati di farlo, lo stesso arbitro ha ritenuto, a quel punto, di considerare concluso l’incontro. Osserva preliminarmente la Commissione che il reclamo proposto dalla Dinamo L’Aquila deve ritenersi ammissibile, sia perché tempestivamente proposto entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della disputa della gara (il giorno successivo era domenica), sia perché comunque contenente gli elementi sufficienti per raggiungere lo scopo cui era destinato. Nel merito, deve essere accolto l’appello proposto dalla Società Scanno, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, il quale ha confermato che l’aggressione subita dal calciatore della Dinamo L’Aquila, ha provocato la temporanea sospensione della gara ed è rimasta fine a se stessa, visto che erano comunque state ripristinate le condizioni perché il gioco venisse ripreso e perché la gara stessa potesse essere regolarmente portata a termine. D’altro canto, la presenza delle Forze dell’Ordine ed il richiamo più volte effettuato dall’arbitro in favore dei dirigenti e dei calciatori della Dinamo L’Aquila, avrebbero dovuto indurre questi ultimi a sostituire il calciatore impossibilitato a proseguire la gara, che ben poteva essere accompagnato in Ospedale da un dirigente. E’ appena il caso di ricordare che il rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che, pertanto, la versione dei fatti fornita dalla società controinteressata, non può prevalere rispetto a quella fornita dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello e quindi, di infliggere alla Società Dinamo L’Aquila la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 6 – 0; di comminare alla stessa la sanzione di un punto di penalizzazione e l’ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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