COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TOLVE (SECONDA CATEGORIA) AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA CON IL C.U. N. 27 DEL 27.10.2010, IN MERITO ALLA GARA TOLVE – RUOTI DISPUTATA IL 10.10.2010
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ TOLVE (SECONDA CATEGORIA) AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA CON IL C.U. N. 27 DEL 27.10.2010, IN MERITO ALLA GARA TOLVE - RUOTI DISPUTATA IL 10.10.2010
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società TOLVE avverso la decisione del G.S., pubblicata sul CU n. 21 del 13.10.2010, con la quale veniva assegnata la perdita della gara alla società reclamante per la posizione irregolare del calciatore Martucci Renato che, entrato in sostituzione di altro calciatore al 27° del s.t., prendeva parte alla gara in posizione irregolare, non avendo lo stesso compiuto il 16° anno di età e privo dell'attestazione di maturità agonistica rilasciata dal Comitato Regionale territorialmente competente ai sensi dell'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che, in sede di audizione, eccepisce il mancato invio del "preannuncio di reclamo" al Giudice sportivo entro le 24:00 ore del giorno successivo a quello della gara, come disposto dall'art. 46, comma 1 del C.G.S.;
Considerato che lo stesso art. 46, al comma 3, dispone che "i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa" senza far riferimento all'obbligo del preannuncio di reclamo;
Preso atto che con nota del 24.10.2008, prot. n.5.1428/GG//, inviata alla L.N.D., il Segretario Generale della F.I.G.C. ha fornito delucidazioni sul "non obbligo" del preannuncio di reclamo, previsto dal citato comma 3, qualora esso verta esclusivamente sulla posizione irregolare di tesserati che prendano parte alla gara chiarendo che "la nuova normativa si limita ad individuare nel Giudice Sportivo territoriale anzichè nella C.D.T. l'organo di giustizia che deve definire in primo grado i reclami avverso le posizioni irregolari di tesserati che abbiano preso parte ad una gara. Tale procedimento, ove attivato, ha natura prettamente disciplinare e, pertanto, nulla ha a che vedere con l'eventuale preventiva deliberazione del Giudice sportivo sulla omologazione della gara. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi esclusa la possibilità di incorrere nel divieto del "ne bis in idem". Quanto alla necessità o meno di preannunciare il reclamo, la norma non prevede tale adempimento, che non è stato mai contemplato anche nelle previgenti disposizioni che regolavano detta fattispecie."
Rilevato, pertanto, in considerazione di quanto innanzi riportato, che le motivazioni addotte dalla reclamante in merito al mancato preannuncio di reclamo non trovano supporto normativo;
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto dalla società TOLVE, confermando la decisione del G.S. della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore Martucci Renato, come riportata sul CU n. 27 del 27.10.2010;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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