COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.4 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIGNOLA (CALCIO A/5 – SERIE C/1) AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 30 DEL 4.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DI CALCIO A 5 UNITED DEDALO SHAOLIN – SPORTING PIGNOLA DISPUTATA IL 30.10.2010

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.4 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIGNOLA (CALCIO A/5 - SERIE C/1) AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 30 DEL 4.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DI CALCIO A 5 UNITED DEDALO SHAOLIN - SPORTING PIGNOLA DISPUTATA IL 30.10.2010 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SPORTING PIGNOLA avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul CU n. 30 del 4.11.2010, con le quali venivano inflitte: - l'ammenda di € 200,00 a carico della società Sporting Pignola; - la squalifica dell'allenatore Di Lascio Domenico fino all'11.01.2011 per atteggiamento violento e minaccioso nei confronti degli arbitri della gara e di un dirigente avversario; - la squalifica per 4 gare ai calciatori Calciano Giampiero e Santangelo Michele per comportamento violento e minaccioso nei confronti dell'arbitro n.2; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato che le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano alcuna conferma nel referto di gara dal quale, di converso ed in maniera dettagliata, emerge un comportamento violento, minaccioso ed antisportivo nei confronti della direzione di gara dei tesserati Di Lascio Domenico, Calciano Giampiero e Santangelo Michele, nonchè una responsabilità della società che permetteva a propri sostenitori di accedere indebitamente e senza autorizzazione nello spogliatoio dei direttori di gara; Considerato che il referto arbitrale, ed eventuali sue integrazioni, sono atti assistiti da "presunzione di verità" e costituiscono, come prova privilegiata sui fatti accaduti durante la disputa di una gara, la base ed il fondamento degli Organi Disciplinari; Preso atto, pertanto, come in questa sede non siano emersi elementi utili a ritenere e modificare le circostanze oggetto delle decisoni del G.S. che, per l’effetto, deve essere confermata; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo dalla società Sporting Pignola, confermando in toto le decisioni del G.S., come riportate sul CU n. 30 del 4.11.2010; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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