COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.5 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIGNOLA AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 31 DEL 5.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DI COPPA ITALIA SPORTING PIGNOLA – FERRANDINA CALCIO DEL 3.11.2010
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.5 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PIGNOLA AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 31 DEL 5.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DI COPPA ITALIA SPORTING PIGNOLA - FERRANDINA CALCIO DEL 3.11.2010
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SPORTING PIGNOLA avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul CU n. 31 del 5.11.2010, con le quali enivano inflitte:
- l'ammenda di € 150,00 a carico della società Sporting Pignola;
- la squalifica dell'allenatore Ragone Felice fino al 30.11.2010;
- la squalifica per 2 gare del calciatore Maienza Pierpaolo.
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S. "non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara; b) inibizione per i dirigenti ovvero squalifica per i tecnici e massaggiatori fino ad un mese; d) provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria e regionali di calcio a5..."
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo della società Sporting Pignola, confermando in toto le decisioni del G.S., come riportate sul CU n. 31 del 5.11.2010;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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