COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BORUSSIA PLEIADE AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N.33 DEL 10.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA BORUSSIA PLEIADE – FERRANDINA DISPUTATA IL 07.11.2010

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BORUSSIA PLEIADE AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N.33 DEL 10.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA BORUSSIA PLEIADE – FERRANDINA DISPUTATA IL 07.11.2010 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società BORUSSIA PLEIADE avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul CU n.33 del 07.11.2010, con le quali venivano inflitte: - la squalifica per numero sei(6) giornate al calciatore Agneta Bruno; - l'ammenda di € 300,00 a carico della società Borussia Pleiade; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il D.G.; Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato che il D.G., nel rapporto di gara, nel descrivere la condotta posta in essere dal calciatore Agneta Bruno riferisce che lo stesso, non condividendo una sua decisione, proferiva nei suoi confronti frasi minacciose ed ingiuriose, tentando di colpirlo, non riuscendovi per l’intervento di compagni di squadra; Considerato che il calciatore Agneta Bruno ha posto in essere un comportamento irriguardoso ed altamente minaccioso ma non violento nei confronti del D.G.; Rilevato che a carico del calciatore Agneta Bruno, come si evince in atti federali, non risultano gravi precedenti disciplinari e che, pertanto, la sanzione inflitta può essere ridotta come da dispositivo, in considerazione di analoghe fattispecie; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore AGNETA BRUNO a 4(QUATTRO) gare; • riduce l’ammenda ad euro 200,00 nei confronti della Società Borussia Pleiade; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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