COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 07/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATELLA M.VULTURE AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N.30 DEL 04.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ATELLA M. VULTURE REAL TOLVE DISPUTATA IL 31.10.2010.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 07/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATELLA M.VULTURE AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N.30 DEL 04.11.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ATELLA M. VULTURE REAL TOLVE DISPUTATA IL 31.10.2010. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ATELLA M.VULTURE avverso le decisioni assunte dal G.S. in merito alla gara Atella M. Vulture - del 31.10.2010 e riportate sul CU n. 30 del 04.11.2010; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G. della gara su indicata; Preso atto che il ricorso della reclamante ha ad oggetto solo ed esclusivamente la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Rinaldi Gianfranco fino al 31.03.2011; Accertato che i motivi dell’atto di reclamo non hanno trovato alcun riscontro né negli atti ufficiali di gara né nella dichiarazione del D.G. da cui emerge che il calciatore suindicato poneva in essere una condotta violenta, nei confronti dello stesso, colpendolo con un calcio alla gamba; Rilevato, inoltre, che non ha trovato riscontro quanto asserito dalla società reclamante relativamente alla non indicazione del responsabile dell’aggressione ai danni dello stesso D.G., avendo, invece, lo stesso, in sede di audizione, confermato di aver individuato ed identificato in maniera certa il responsabile del gesto nel calciatore Rinaldi Gianfranco; Considerato, altresì, quanto alla squalifica del calciatore Rinaldi Gianfranco, che lo stesso poneva in essere una condotta violenta nei confronti del D.G. e che la sanzione inflitta deve tendere, attesa la giovane età dello stesso, anche alla redenzione dell’atleta pur mantenendo la sua afflittività; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore RINALDI GIANFRANCO fino al 31.12.2010; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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