COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTRONUOVO (3^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU. N. 20 DEL 22/12/2010 DEL COMITATO PROVINCIALE DI MATERA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTRONUOVO (3^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU. N. 20 DEL 22/12/2010 DEL COMITATO PROVINCIALE DI MATERA. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società CASTRONUOVO avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 20 del 22/12/2010 del Comitato Provinciale di Matera; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato come dall’esame comparato del referto arbitrale e del suo supplemento e delle dichiarazioni rese dal dirigente della società reclamante in sede di audizione, sia emerso che i fatti, così come riportati, non appaiono di gravità tale da giustificare le sanzioni inflitte in primo grado nei confronti della società; Tenuto conto che l’animosità degli spettatori è stata contenuta dalla forza pubblica, coadiuvata anche dall’intervento dei dirigenti della società reclamante e che, pertanto, appare possibile disporre una riduzione delle sanzioni inflitte alla società ricorrente; Ritenute, al contrario, congrue quelle iflitte nei confronti dell’allenatore Magno Giuseppe e del calciatore Marino Christian; P.Q.M. a parziale riforma delle decisioni del G.S.: • riduce l’ammenda inflitta alla società CASTRONNUOVO a € 100,00; • riduce ad 1(una) le gare da disputare a porte chiuse; • conferma, per il resto, le squalifiche inflitte dal G.S.; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it