COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED DEDALO SHAOLIN (GIOVANISSIMI REGIONALI) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ZAMPERONI GIULIO E PUBBLICATA CON IL C.U. N.47 DEL 15.12.2010.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED DEDALO SHAOLIN (GIOVANISSIMI REGIONALI) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ZAMPERONI GIULIO E PUBBLICATA CON IL C.U. N.47 DEL 15.12.2010. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società UNITED DEDALO SHAOLIN avverso la squalifica per 4(quattro) gare inflitta dal G.S. al calciatore ZAMPERONI GIULIO e riportata sul CU n. 47 del 15.12.2010; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Accertato che i motivi dell’atto di reclamo non hanno, per vero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, di converso, come il calciatore suindicato abbia posto in essere una condotta particolarmente irriguardosa nei confronti del D.G.; Considerato, tuttavia, come l’atleta militi in società iscritta ad un campionato del settore giovanile e come, non di meno, la giovane età del giocatore, giustifichi l’applicazione di una sanzione che, pur mantenendo la sua severità, debba mirare alla educazione sportiva per il prosieguo dell’attività agonistica e che, in forza di tanto, appare possibile accedere ad una riduzione della pena; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ZAMPERONI GIULIO a 3(tre) gare; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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