COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CULTURALE LUCANIA (2^ CATEGORIA) AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 37 DEL 17.11.2010, IN MERITO ALLA GARA TOLVE – CULTURALE LUCANIA DISPUTATA IL 14.11.2010

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CULTURALE LUCANIA (2^ CATEGORIA) AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 37 DEL 17.11.2010, IN MERITO ALLA GARA TOLVE – CULTURALE LUCANIA DISPUTATA IL 14.11.2010 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società CULTURALE LUCANIA avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul CU n.37 del 17.11.2010; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il D.G.; Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato come le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante abbiano trovato riscontro e conferma nelle dichiarazioni dal D.G. rese in sede di audizione. Constatato, in particolare, come dalla istruttoria espletata sia emersa una esclusiva responsabilità della società ospitante (Tolve) nella deteminazione dei fatti narrati dal D.G. e da questi riportati negli atti ufficiali e come, nondimeno, lo stato di conclamato pericolo, pur in assenza di episodi di specifica violenza, non essendo stato possibile rinvenire elementi direttamente riconducibili ad una fattispecie assimilabile ad una rissa, possa giustificare la decisione assunta dal D.G. di far proseguire solo pro forma la gara, al fine di scongiurare ipotetiche e più gravi conseguenze; Considerato, di converso, come nessun addebito possa muoversi alla condotta di tesserati della società ospitata(Culturale Lucania), limitatisi solo a difendersi da aggressioni subite; Osservato, inoltre, come sia stato possibile acquisire ragionevole certezza circa la responsabilità della società Tolve, per aver consentito l’ingiustificato accesso, sul terreno di gioco, anche da parte di non tesserati, da un varco incustodito e lasciato inopinatamente aperto; Ritenuto, da ultimo, come la collaborazione offerta da parte del capitano della società Tolve, possa essere da questa Commissione valutata al fine di una attenuazione del quadro di oggettiva responsabilità a suo carico; Ritenuto, in forza di tanto, necessario procedere a parziale riconsiderazione dei provvedimenti del G.S. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Culturale Lucania ed a parziale riforma delle decisioni adottate dal G.S.: • revoca la sanzione della perdita della partita alla Culturale Lucania, assegnando alla stessa la vittoria con il risultato di 3-0; • conferma la sanzione della perdita della gara alla Società Tolve con il punteggio di 0-3; • revoca l’ammenda, originariamente inflitta alla società Culturale Lucania, di euro 200,00; • dispone l’obbligo per la società Tolve di disputare una gara a porte chiuse; • conferma l’ammenda di euro 200,00 nei confronti della Società Tolve irrogata; • conferma la squalifica dei calciatori della società Tolve, Santorsa Antonio, Stabile Carlo e Iasillo Paolo per numero 5(cinque) giornate ciascuno; • conferma la inibizione sino al 31/1/2011 a carico del dirigente accompagnatore sig. Grieco Andrea della Culturale Lucania; • Dispone la restituzione della tassa reclamo;
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