COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PESCOPAGANO (PROMOZIONE) AVVERSO SQUALIFICA PER 5(CINQUE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LANZA VINCENZO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PESCOPAGANO (PROMOZIONE) AVVERSO SQUALIFICA PER 5(CINQUE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LANZA VINCENZO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società PESCOPAGANO avverso la squalifica per 5(cinque) gare inflitta dal G.S. al calciatore LANZA VINCENZO, come riportata sul CU n.ro 58 del 19.01.2011;
Letti gli atti ufficiali;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che, da una più attenta lettura del referto arbitrale e del supplemento allo stesso allegato, sia possibile evincersi come il calciatore Lanza Vincenzo avesse in realtà lanciato il pallone nei pressi e non già all’indirizzo diretto dell’Assistente, senza, peraltro, colpirlo e che, in ragione di tanto, viene meno l’elemento più grave della condotta del sanzionato, che giustificava la squalifica inflitta dal giudice di primo grado;
Considerato, altresì, come dalla lettura degli atti risulti accertata una condotta ingiuriosa ed offensiva tenuta dal Lanza nei confronti dell’assistente, quantomeno nella prima fase della vicenda oggetto di esame e che, pertanto, la sanzione per detto specifico atteggiamento debba essere confermata;
Ritenuto, peraltro, come dal curriculum disciplinare del tesserato Lanza Vincenzo non siano emerse rilevanti violazioni disciplinari e come anche la giovane età del tesserato possa essere valutata ai fini di una attenuazione della sanzione inflittagli a cagione dell’atteggiamento offensivo ed irriguardoso tenuto;
Osservato, da ultimo, come la pena sportiva debba comunque tendere ad uno scopo educativo per il prosieguo dell’attività aginistica da parte, soprattutto, dei giovani tesserati;
Ritenuto, in forza di quanto sin qui rappresentato, come il ricorso appaia meritevole di un parziale accoglimento;
P.Q.M. DELIBERA
• in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LANZA VINCENZO a 3(tre) giornate, confermando, per il resto le decisioni assunte dal G.S.;
• dispone la restituzione della tassa reclamo.
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