COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 57 della Società U.S.D. MONTAURO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 23.12.2010 (squalifica dell’allenatore MACRI Nicola fino al 31/12/2011, squalifica del calciatore STRATOTI Gregorio fino al 30/04/2013, squalifica del calciatore VOCI Nicola fino al 31/01/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 57 della Società U.S.D. MONTAURO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 23.12.2010 (squalifica dell’allenatore MACRI Nicola fino al 31/12/2011, squalifica del calciatore STRATOTI Gregorio fino al 30/04/2013, squalifica del calciatore VOCI Nicola fino al 31/01/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante che ha chiesto l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione delle stesse, per i motivi esposti in reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA la società reclamante ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ai tre tesserati sulla base dei fatti riportati negli atti ufficiali di gara, negando che vi sia stato alcun tentativo di aggressione o contatto fisico con l'arbitro, e che il tentativo di sfondamento della porta dello spogliatoio arbitrale sia nato da un equivoco del quale è stato protagonista l'assessore allo sport del Comune di Montauro, Sestito Maurizio, e non i tre tesserati di cui sopra, che ha bussato alla porta dello spogliatoio arbitrale chiedendo ad alta voce il permesso di poter entrare al fine di chiarire e porgere le scuse per l'accaduto. Argomenta, inoltre, che il calciatore Voci non può essere responsabile dei fatti che sarebbero avvenuti negli spogliatoi dopo la fine della gara, perché non era presente, essendosi recato in ospedale per accompagnare con la propria auto il calciatore compagno di squadra Macrì Giuseppe, infortunatosi nei minuti finali. Come prova viene esibito il verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale di Soverato nel quale risulta il ricovero del paziente Macrì Giuseppe alle 17,10. L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato puntualmente e dettagliatamente quanto riportato in referto. Riguardo alla posizione del calciatore Voci Nicola, in particolare, il direttore di gara ha ricordato di avere visto che il calciatore Macrì Giuseppe, infortunatosi al 49° del 2°T, al momento della conclusione della gara e fino al rientro negli spogliatoi era ancora in campo, e che, pertanto, il Voci, al contrario di quanto sostenuto dalla società in reclamo, non può essersi allontanato prima della fine della gara per accompagnarlo all'ospedale. L'orario del ricovero al pronto soccorso dell'ospedale è compatibile con la dichiarazione del direttore di gara, poiché dalla fine della gara, ore 16,23 come da referto arbitrale, al momento dell'intervento medico sono trascorsi quasi quarantacinque minuti. Tanto premesso, la Commissione deve ritenere come accertata la ricostruzione dei fatti descritti in referto, che è da considerarsi prova privilegiata, e acquisiti dal giudice sportivo nel provvedimento impugnato. Altro per quanto concerne l'entità delle sanzioni, che devono essere congruamente determinate in relazione ai fatti come correttamente individuati. L'allenatore Macrì Nicola, che era già squalificato fino al 22/12/2010, ed ha, perciò, assistito alla gara da dietro la recinzione tra le due panchine, è responsabile per ripetute offese e minacce nei confronti dell'arbitro e degli Organi Federali, per avere incitato il pubblico ad invadere il campo, per entrata abusiva nello spogliatoio, per il tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio arbitrale, con l'aggravante di essere già squalificato. Il calciatore Stratoti Gregorio, espulso per doppia ammonizione, è, altresì, responsabile di offese e minacce nei confronti dell'arbitro e degli Organi Federali, per aver tentato di aggredire l'arbitro, per avere incitato il pubblico ad invadere il campo, per ingresso abusivo in campo dopo l'espulsione, per atto di violenza nei confronti dell'arbitro (un pugno) senza conseguenze lesive, per atto di protesta violenta (aver spintonato l'arbitro con violenza) senza conseguenze lesive, per aver tentato di sfondare la porta dello spogliatoio arbitrale. Il calciatore Voci Nicola, espulso perché per protesta colpiva e rompeva una bandierina, per l'ingresso abusivo in campo dopo l'espulsione, per essersi scagliato verso l'arbitro con l'intenzione di aggredirlo, per reiterate offese e minacce nei confronti dell'arbitro e degli Organi Federali, per avere incitato il pubblico ad invadere il campo, per atto di protesta violenta (aver spintonato l'arbitro con violenza) senza conseguenze lesive, per il tentativo di sfondare la porta dello spogliatoio arbitrale. La commissione adita, in considerazione della entità e della modalità dei fatti ascritti ai tesserati di cui sopra, ritiene conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte in primo grado. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore MACRI’ Nicola fino al 31 AGOSTO 2011; riduce la squalifica al calciatore STRATOTI Gregorio al 23 OTTOBRE 2012; riduce la squalifica al calciatore VOCI Nicola al 30 GENNAIO 2012. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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