COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 55 della Società ASD ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2010 (omologazione risultato acquisito in campo gara Orsomarso – Verbicaro Calcio del 4.12.2010 con il punteggio 1 – 2).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 55 della Società ASD ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2010 (omologazione risultato acquisito in campo gara Orsomarso - Verbicaro Calcio del 4.12.2010 con il punteggio 1 - 2). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo, nonché le controdeduzioni; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il direttore di gara, nel corso dell’odierna seduta, ha dichiarato che il calciatore De Giorgio Roberto si presentava alla identificazione munito di una fotografia autenticata dal Comune di residenza. Il Direttore di gara chiedeva l’esibizione di un valido documento di riconoscimento di’identità, che i dirigenti del Verbicaro si premuravano di recuperare presso il domicilio del calciatore, residente a pochi chilometri dal campo di giuoco. Tale documento, che consentiva la corretta identificazione di De Giorgio Roberto, perveniva (secondo quanto riferito dal direttore di gara) prima dell’inizio della gara, ma dopo che copia della distinta di giuoco (sul cui originale quel documento veniva annotato) era stata consegnata alla Società Orsomarso. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta la gara ha avuto regolare svolgimento. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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