COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.73della Società US SCANDALE Avverso il Deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 27.1.2011 (Inibizione del dirigente FUNARO Raffaele fino al 27/1/2013, squalifica del calciatore DANIELE Giovanni per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.73della Società US SCANDALE Avverso il Deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 27.1.2011 (Inibizione del dirigente FUNARO Raffaele fino al 27/1/2013, squalifica del calciatore DANIELE
Giovanni per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
valutati fatti per come descritti nel referto arbitrale;
ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico del Dirigente della Società US Scandale, (ripetuto
comportamento gravemente offensivo e minaccioso e tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro nonché procurata rissa negli
spogliatoi), risultano in modo chiaro ed inequivoco;
considerato che per i predetti fatti, benché gravi, la sanzione inflitta appare eccessiva, con la conseguenza che appare conforme a
giustizia ridurre la sanzione;
ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico del Calciatore della Società US Scandale (comportamento
offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine partita) risultano in modo chiaro ed in equivoco e le sanzioni inflitte dal primo
giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
accoglie parzialmente il reclamo e per l’effetto:
-riduce la sanzione a carico del Dirigente Sig. FUNARO Raffaele, (inibizione a svolgere ogni attività), al 28 GIUGNO 2012;
-conferma la squalifica per TRE gare effettive a carico del Calciatore DANIELE Giovanni;
-dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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