COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.75 della Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 26.1.2011-pubblicato il 27.1.2011(ammenda di € 80,00, squalifica dell’allenatore FAZIO Orlando fino al 27/2/2011, squalifica del calciatore TAVERNA Mauro per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO nr.75 della Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale
n.19 del 26.1.2011-pubblicato il 27.1.2011(ammenda di € 80,00, squalifica dell’allenatore FAZIO Orlando fino al 27/2/2011,
squalifica del calciatore TAVERNA Mauro per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che il reclamo, quanto alla sanzione inflitta al tecnico Fazio Orlando, è inammissibile poiché ai sensi dell’art.45,punto 3,
lettera b, del CGS non è impugnabile in alcuna sede la squalifica del tecnico fino ad un mese;
ritenuto che la squalifica a carico del giocatore Taverna Mauro è congrua ed adeguata ai fatti commessi e accertati;
ritenuto, altresì, che l’entità dell’ammenda appare congrua;
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il reclamo relativo alla squalifica dell’allenatore FAZIO Orlando;
-conferma nel resto;
-dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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