COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.80 della A.S.D. MEDIABET.IT FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.39 del 27.01.2011 (squalifica dell’allenatore CUTRI Giovanni Enzo fino al 25/03/2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.80 della A.S.D. MEDIABET.IT FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.39 del 27.01.2011 (squalifica dell’allenatore CUTRI Giovanni Enzo fino al 25/03/2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la Società ricorrente; ritenuto che alla stregua di un’attenta ricostruzione dei fatti è emerso che quanto ascritto al tesserato Cutrì Giovanni Enzo va diversamente valutato poiché è emerso che il medesimo ha, si, protestato circa una decisione arbitrale, ma la protesta è stata contenuta nei limiti civili, che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al tesserato Cutrì Giovanni Enzo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore dell’A.S.D. Mediabet.it Fronti, CUTRI’ Giovanni Enzo fino al 28 FEBBRAIO 2011, e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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