COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.89 della U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.22 del 16.02.2011 (perdita della gara gara di 2^Categoria Buonvicino – S.Maria del Cedro del 13.02.2011, squalifica fino al 02.05.2011 del calciatore RUSSO Angelo, squalifica per TRE giornate dei calciatori Eddy D’AMATO, Francesco ADDUCI, Paolo ARIETA, Antonio TARALLO).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.89 della U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.22 del 16.02.2011 (perdita della gara gara di 2^Categoria Buonvicino – S.Maria del Cedro del 13.02.2011, squalifica fino al 02.05.2011 del calciatore RUSSO Angelo, squalifica per TRE giornate dei calciatori Eddy D’AMATO, Francesco ADDUCI, Paolo ARIETA, Antonio TARALLO). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante, che ha chiesto la ripetizione della gara e l'annullamento della sanzioni a carico dei calciatori o, in via subordinata, la riduzione dell'entità delle stesse; lette le controdeduzioni presentate dalla società controinteressata: sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA gli episodi si riferiscono alla gara del campionato di seconda categoria Buonvicino – Santa Maria del Cedro, del 13.2.2011, sospesa dall'arbitro al 42° del s.t. per mancanza del numero minimo di calciatori in campo, a seguito dell'espulsione di sei calciatori della società Santa Maria del Cedro. La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti di cui al referto arbitrale. Deduce, in particolare, che il calciatore n.18 Russo Angelo, non si è reso responsabile dei fatti addebitatigli, evidenziando che sulla distinta alla voce espulsi non è segnata la sua casella, né in particolare che lo stesso calciatore ha colpito con una spallata l'arbitro a fine gara. Per quanto riguarda i disordini avvenuti al 42° del s.t., che hanno portato ai provvedimenti di espulsione e alla sospensione della gara, solo due calciatori, Mandato Antonio n.2, e Guaglianone Pino n.6, si sono resi responabili del tentativo di scavalcare la rete per soccorrere la madre di Mandato e la zia del Guaglianone, che in tribuna erano state aggredite da un sostenitore del Buonvicino, mentre tutti gli altri calciatori indicati in referto, D'Amato Eddy, Adduci Francesco, Arieta Paolo e Tarallo Antonio, si sono limitati a trattenere i due predetti compagni che tentavano di scavalcare la rete di recinzione. Trattasi, pertanto, di un errore di valutazione del direttore di gara - assume la ricorrente -, il quale, peraltro, non ha mai notificato il cartellino rosso, né ha comunicato ai due capitani, come scrive in referto, l'espulsione dei sei calciatori che ha causato la chiusura della gara. Con proprie controdeduzioni la società Buonvicino, invece, difende l'operato dell'arbitro, insistendo per la conferma del provvedimento del giudice di prime cure. Il direttore di gara comparso per rendere i dovuti chiarimenti, ha confermato il referto ribadendo che al 42’ del s.t. tutti i calciatori ivi indicati tentavano di scavalcare la recinzione per venire a contatto con il pubblico, non riuscendovi solo perché trattenuti da alcuni compagni; che, data la gravità dei comportamenti dei suddetti calciatori, convocava i capitani delle due squadre, comunicando loro l’espulsione dei calciatori della Società S.Maria del Cetro, D’Amato Eddy, Adduci Francesco, Mandato Antonio, Arieta Paolo, Guaglianone Pino,Tarallo Antonio. Ritiene, comunque, la commissione che le squalifica irrogate appaiono eccessive alla natura, entità e modalità dei fatti ascritti a carico dei calciatori e possono essere ridotte: P.Q.M. In parziale accoglimento: -riduce a DUE giornale le squalifiche dei calciatori Eddy D’AMATO, Francesco ADDUCI, Paolo ARIETA, Antonio TARALLO; -riduce la squalifica del calciatore RUSSO Angelo fino al 14 APRILE 2011; -rigetta per il resto il reclamo; -dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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