COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.90 della U.S.D.CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.45 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore ALTILIA Gianluigi fino al 31/05/2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.90 della U.S.D.CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.45 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore ALTILIA Gianluigi fino al 31/05/2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha chiesto l'annullamento o, in subordine, una riduzione della squalifica, da rapportarsi alla effettiva gravità dei fatti in esame; RILEVA si legge in referto che al termine della gara l'arbitro veniva accerchiato da otto calciatori della società Carrao, mentre i dirigenti lo scortavano all'interno dello spogliatoio, quando il calciatore Altilia Gianluigi, n.7 della società Carrao, lo spingeva con il petto e subito dopo lo colpiva con la spalla all'altezza del deltoide, provocandogli dolore temporaneo. La reclamante assume che il colpo avvertito dall'arbitro non è stato inflitto dal calciatore Altilia Gianluigi, che non è venuto in contatto con il direttore di gara, bensì dal dirigente Migale Davide, impegnato a difendere l'arbitro dalle proteste dei calciatori della propria squadra, il quale nella concitazione del momento lo avrebbe inavvertitamente ed involontariamente colpito con una spallata. La circostanza sarebbe stata chiarita successivamente dal colloquio avuto dal direttore di gara con il Presidente della società, sig.Paolo Capellupo. Tanto premesso, appare difficile ritenere che l'arbitro, che ha identificato con certezza il calciatore Altilia che aveva di fronte, abbia potuto equivocare, confondendolo, peraltro, non con altro calciatore, con indosso la medesima tenuta di gara, ma con il dirigente. Considerato tuttavia che, trattandosi di un atto di protesta di modestissima violenza contro l'arbitro, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore e che può essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ALTILIA Gianluigi fino al 21 marzo 2011; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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