COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.92 della Società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.2.2011 (squalifica dell’allenatore RIITANO Vincenzo fino al 30/3/ 2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.92 della Società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.2.2011 (squalifica dell’allenatore RIITANO Vincenzo fino al 30/3/ 2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che, il Sig. Riitano Vincenzo si è reso responsabile di comportamento offensivo verso l’arbitro e uno degli assistenti durante la gara; che a fine gara ha reiterato tale comportamento nei confronti dell’assistente arbitrale; che, pur tuttavia, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione fino a tutto il 23 marzo 2011; P.Q.M. riduce la squalifica dell’allenatore della società Guardavalle Sig. RIITANO Vincenzo fino al 23 MARZO 2011 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante
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