COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 93 del Sig. TRAPASSO Andrea (Società Betpro.it) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.2.2011 (squalifica fino al 29/02/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 93 del Sig. TRAPASSO Andrea (Società Betpro.it) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.2.2011 (squalifica fino al 29/02/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che a fine gara il calciatore Trapasso Andrea si è reso responsabile di comportamento violento, offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere commisurata alle violazioni effettivamente commesse; P.Q.M. riduce al 30 NOVEMBRE 2011 la squalifica inflitta al calciatore TRAPASSO Andrea (società Betpro.it) e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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