COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 5 della Società A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010 (ammenda di € 150,00, squalifica per DUE gare del calciatore BEVACQUA Marco, squalifica per QUATTRO gare del calciatore ASTORINO Davide, squalifica per TRE gare del calciatore GIGLIOTTI Giuseppe).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 5 della Società A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTICA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n° 25 del 23.09.2010 (ammenda di € 150,00, squalifica per DUE gare del calciatore BEVACQUA Marco,
squalifica per QUATTRO gare del calciatore ASTORINO Davide, squalifica per TRE gare del calciatore GIGLIOTTI Giuseppe).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo rileva:
la sanzione dell'ammenda e della squalifica per due gare al calciatore Bevacqua Marco non è reclamabile (ex art.45, comma 3,
lett. a e d);
le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Astorino Davide e Gigliotti Giuseppe sono congrue ed adeguate
alla natura ed all'entità dei fatti dagli stessi commessi:
P.Q.M.
dichiara inammissibile ii reclamo per quanto attiene alla sanzione dell'ammenda e della squalifica per due gare al calciatore
Bevacqua Marco;
rigetta il reclamo, nel resto, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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