COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: MIRABELLI Guerino, calciatore all’epoca dei fatti della SSD Colosimi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1 comma 1,C.G.S.; la Società SSD COLOSIMI a titolo di responsabilità oggettiva. ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.,su deferimento del Vice Procuratore Federale del 14 giugno 2010.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: MIRABELLI Guerino, calciatore all'epoca dei fatti della SSD Colosimi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.1 comma 1,C.G.S.; la Società SSD COLOSIMI a titolo di responsabilità oggettiva. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.,su deferimento del Vice Procuratore Federale del 14 giugno 2010. IL DEFERIMENTO Con nota del 16.04.2010 il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva la decisione adottata dal G.S. Territoriale riportata nel Comunicato Ufficiale nr.32 del 15.04.2010 che, con riferimento alla gara Colosimi – San Fili Calcio 1926 dell'11.04.2010, Campionato di 1^Categoria, disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura Federale per accertamenti di competenza in ordine alla presunta aggressione subita dal calciatore della Società San Fili Calcio 1926, Chichierchia Carmine, prima dell'inizio della gara. Tanto in esito al reclamo pervenuto dal parte del Presidente del San Fili Calcio 1926 con il quale lo stesso faceva presente che la gara non aveva avuto regolare svolgimento, in quanto la società sportiva in questione era stata impossibilitata a schierare in campo il calciatore Chichierchia Carmine perché aggredito con calci e pugni al momento del suo arrivo al campo di gioco, identificando tra gli autori dell'aggressione un calciatore tesserato con la SS Colosimi, signor Mirabelli Guerino, che avrebbe poi preso parte alla gara.Nel corso delle indagini il signor Palazzo Riccardo, Presidente del San Fili Calcio 192, ed i calciatori della stessa Società, Chichierchia Carmine, Lo Gullo Marco e Iusi Diego, dichiaravano al Collaboratore dell'Ufficio di Procura Federale che il calciatore Chichierchia Carmine all'arrivo dello stadio di Colosimi, prima dell'inizio della gara, era stato aggredito con pugni e calci da più persone, identificando tra gli aggressori il calciatore della SSD Colosimi, Mirabelli Guerino.Il signor Chichierchia Carmine, calciatore della San Fili Calcio 1926, dichiarava che, in data 11.04.2010 arrivava a Colosimi per la disputa della gara assieme con il Presidente Palazzo Riccardo ed appena sceso dall'autovettura, nel mentre prendeva la propria borsa dal cafona posteriore, veniva raggiunto da uno schiaffo infertogli dal calciatore della SSD Colosimi, Mirabelli Guerino, prontamente riconosciuto in quanto lo aveva incontrato nella gara di andata. Dopo lo schiaffo, il Chichierchia dichiarava di essere stato scaraventato a terra ed essere stato raggiunto ripetutamente da calci da altre quattro o cinque persone, nonché essere stato colpito con una mazza di legno, e tra questi riconosceva anche il padre del Mirabelli. Successivamente interveniva qualche Dirigente del Colosimi per allontanare gli aggressori, nonché il proprio Presidente Palazzo, il quale veniva colpito da un calcio. Dichiarava, altresì, che il signor Palazzo Riccardo chiamava I Carabinieri di Colosimi i quali intervenivano dopo i fatti e veniva accompagnato all'Ospedale di Soveria, dove veniva refertato ed a seguito delle lesioni patite non poteva partecipare alla gara. Documentava di aver presentato denuncia-querela ai Carabinieri, con allegata certificazione medica, ed indicava quali testi che avevano assistito all'episodio i compagni di squadre Lo Gullo Marco ed Iusi Diego. Il Presidente del San Fili Calcio 1926, signor Palazzo Riccardo, nel corso della sua audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale, confermava le circostanze degli episodi riportati dal proprio calciatore Chichierchia Carmine, affermando che il calciatore della SSD Colosimi, Mirabelli Guerino, prima dell'inizio della gara, nella zona antistante lo stadio, colpiva con uno schiaffo il Chichierchia e successivamente altre persone, in compagnia del Mirabelli, lo scaraventavano a terra colpendolo con numerosi calci ed una mazza di legno e, tra questi, veniva identificato anche il padre del Mirabelli. Il signor Palazzo Riccardo dichiarava, inoltre, che chiedeva l'intervento dei Carabinieri ed accompagnava il calciatore Chichierchia presso l'Ospedale di Soveria e che all'esito delle lesioni riscontrate questi non poteva partecipare alla gara. I calciatori del San Fili Calcio 1926, Lo Gullo Marco ed Iusi Diego, nel corso della loro audizione resa innanzi al Collaboratore dell'Ufficio della Procura Federale, confermavano di aver assistito all'aggressione del loro compagno Chichierchia, avvenuta fuori dal campo di calcio del Colosimi prima della gara. Tanto premesso, il Procuratore Federale ritenuto che il calciatore della SSD Colosimi, Mirabelli Guerino, così come emerso in modo inequivocabile dagli atti acquisiti ed in particolare, dalle dichiarazioni rese dal Presidente Palazzo e dai calciatori del San Fili Calcio 1926, Chichierchia, Lo Gullo ed Iusi, si era reso protagonista dei fatti innanzi descritti, prima della gara, nello specifico dell'aggressione nei confronti del calciatore della Soc.San Fili Calcio 1926, Chichierchia Carmine, colpendolo con uno schiaffo e successivamente con pugni e calci con altre persone non identificate, condotta in evidente e grave contrasto con i precetti di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1 del C.G.S. deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore Mirabelli Guerino e la Società SSD Colosimi per rispondere delle incolpazioni in epigrafe indicate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 ottobre 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello, nonché il calciatore Mirabelli Guerino, assistito dall'Avv. Cristiano Cristian, il quale ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: gg. 40 di squalifica. Nessuno è comparso per la Società SSD Colosimi. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica. Le sanzioni indicate dalle parti, per quanto attiene al calciatore Mirabelli Guerino, devono ritenersi correttamente determinate e sono congrue in rapporto all'entità dei fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al sig. MIRABELLI Guerino la squalifica di gg. 40 e quindi fino al 22 NOVEMBRE 2010; - alla Società SSD COLOSIMI, che risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).
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