COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: Società A.S.D. Real Cotronei 2009 per rispondere della violazione degli artt. 4, commi 3 e 4, CGS e 14, comma 1, CGS, in relazione al comportamento violento ascritto ai propri sostenitori i quali hanno danneggiato l’autovettura Ford Focus, targata CD746ES in uso all’arbitro Basile Roberto al termine della gara, disputatasi a Cotronei il 6/12/2009, Real Cotronei – A.C.S. San Leonardo; I Sigg.ri COLOSIMO Antonio, SILIPO Luigi, CATERISANO Domenico e TRAPASSO Giuseppe, calciatori tesserati per la società A.C.S. San Leonardo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 3 (obbligo di presentazione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva), CGS, per non essersi presentati, pur regolarmente convocati, all’audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificazione alcuna; la Società A.C.S. San Leonardo per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: Società A.S.D. Real Cotronei 2009 per rispondere della violazione degli artt. 4, commi 3 e 4, CGS e 14, comma 1, CGS, in relazione al comportamento violento ascritto ai propri sostenitori i quali hanno danneggiato l'autovettura Ford Focus, targata CD746ES in uso all'arbitro Basile Roberto al termine della gara, disputatasi a Cotronei il 6/12/2009, Real Cotronei - A.C.S. San Leonardo; I Sigg.ri COLOSIMO Antonio, SILIPO Luigi, CATERISANO Domenico e TRAPASSO Giuseppe, calciatori tesserati per la società A.C.S. San Leonardo, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 3 (obbligo di presentazione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva), CGS, per non essersi presentati, pur regolarmente convocati, all'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificazione alcuna; la Società A.C.S. San Leonardo per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri tesserati. IL DEFERIMENTO Il vice procuratore federale, avv. Giorgio Ricciardi, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota prot. n. 9034/1213 pf 09-10/GR/mg del 21/6/2010 : la Società A.S.D. Real Cotronei 2009; i Calciatori Colosimo Antonio, Silipo Luigi, Caterisano Domenico e Trapasso Giuseppe, tutti tesserati della Società A.C.S. San Leonardo; la Società A.C.S. San Leonardo; per rispondere rispettivamente: la Società A.S.D. Real Cotronei 2009 della violazione degli artt. 4, commi 3 e 4 e 14, comma 1 CGS in relazione al comportamento violento tenuto dai propri sostenitori al termine della gara tra Real Cotronei 2009 e San Leonardo disputatasi a Cotronei il 6/12/2009; i sigg.ri Colosimo Antonio, Silipo Luigi, Caterisano Domenico e Trapasso Giuseppe, tutti tesserati per la Società San Leonardo, della violazione dell'art. 1, comma 3 CGS per non essersi presentati, pur regolarmente convocati, all'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificazione alcuna, violando, così, l'obbligo di presentazione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; la Società A.C.S. San Leonardo per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta non regolamentare tenuta dai propri tesserati. In data 5/3/2010 il Presidente del C.R. Calabria della LND-FIGC trasmetteva gli atti alla Procura Federale per la verifica e l'attribuzione della responsabilità dei danni arrecati all'autovettura dell'arbitro dopo la gara Real Cotronei 2009 – San Leonardo del 6/12/2009, allegando copia dello stralcio del C.U. n. 30 del 12/12/2009 del Giudice Sportivo territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone della LND – FIGC, il referto arbitrale della gara, la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'arbitro con i relativi allegati, la denuncia presentata ai Carabinieri di Crotone in data 4/3/2010 ed i fogli di censimento delle società Real Cotronei e San Leonardo relativi alla stagione sportiva 2009/2010. La Procura Federale esaminava gli atti ed al termine dell'istruttoria svolta riteneva le citate società (Real Cotronei 2009 e San Leonardo) ed i tesserati sopra specificati responsabili delle violazioni ascritte. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4/10/2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello ed il sig. Francesco Guzzi, delegato del Presidente, sig. Francesco Barillaro, per la Società Real Cotronei 2009. Nessuno è comparso per gli altri incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ha formulato le seguenti richieste: ammenda di € 1500,00 a carico della Società Real Cotronei 2009; due giornate di squalifica per i tesserati della Società San Leonardo: Colosimo Antonio, Silipo Luigi, Caterisano Domenico e Trapasso Giuseppe; Ammenda di € 800,00 a carico della Società San Leonardo. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il sig. Guzzi Francesco,delegato del Presidente della Società Real Cotronei, sig. Francesco Barillaro, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - alla società A.S.D. REAL COTRONEI 2009 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); - ai sigg.ri COLOSIMO Antonio; SILIPO Luigi; CATERISANO Domenico e TRAPASSO Giuseppe DUE (2) giornate di squalifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011; - alla Società A.C.S. SAN LEONARDO l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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