• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di :
DE VUONO Rocco, Presidente e legale rappresentante della Soc.ASD Aprigliano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art.94 terr, comma 13, delle NOIF, ed all’art.8, comma 9, del C.G.S., per avere, in qualità di legale rappresentate della Società ASD Aprigliano Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore De Luca Michele; la Società ASD APRIGLIANO Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente De Vuono Rocco, su deferimento del Vice Procuratore Federale del 3 giugno 2010.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di :
DE VUONO Rocco, Presidente e legale rappresentante della Soc.ASD Aprigliano Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S. In relazione all'art.94 terr, comma 13, delle NOIF, ed all'art.8, comma 9, del C.G.S., per avere, in qualità di legale rappresentate della Società ASD Aprigliano Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell'allenatore De Luca Michele; la Società ASD APRIGLIANO Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente De Vuono Rocco, su deferimento del Vice Procuratore Federale del 3 giugno 2010.
IL DEFERIMENTO
In data 3 giugno 2010 il Vice Procuratore Federale accertava che la Soc.ASD Aprigliano non aveva ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della LND nr.41/90 emessa nella seduta del 20.02.2010, pubblicata nel C.U. nr.4 della stagione sportiva 2009/2010, con la quale la predetta Società era stata condannata a corrispondere al proprio allenatore Sig.De Luca Michele la somma di € 2.254,50 a saldo di quanto dovutogli per la s.s.2009. La Procura Federale, esaminati gli atti ed accertata la inadempienza, deferiva il sig. De Vuono Rocco e la A.S.D. Aprigliano a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato I motivi del deferimento ha formulato le seguente richieste: due punti di penalizzazione per la Soc.Aprigliano; mesi due di inibizione per il signor De Vuono Rocco, al tempo dei fatti Presidente della Società Aprigliano.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 4 ottobre 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello, nonché il Signor Barberio Francesco per delega del legale rappresentante della Società Aprigliano,il quale ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinata: mesi uno di inibizione per il signor De Vuono Rocco, al tempo dei fatti Presidente della Società Aprigliano; un punto di penalizzazione per la Societ. Aprigliano da scontarsi nel corrente campionato.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: -al sig. DE VUONO Rocco, già presidente della Società A.S.D. Aprigliano, la sanzione della inibizione per mesi UNO (1); -alla Società A.S.D.APRIGLIANO UN (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato 2010/2011.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di :
DE VUONO Rocco, Presidente e legale rappresentante della Soc.ASD Aprigliano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art.94 terr, comma 13, delle NOIF, ed all’art.8, comma 9, del C.G.S., per avere, in qualità di legale rappresentate della Società ASD Aprigliano Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore De Luca Michele; la Società ASD APRIGLIANO Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente De Vuono Rocco, su deferimento del Vice Procuratore Federale del 3 giugno 2010."