COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 6 della Società A.S.D. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 16.09.2010 (inibizione del dirigente MUNNO Pasquale fino al 17.11.2010, inibizione del medico sociale MOTTA Giuseppe fino al 17.11.2010, squalifica dell’allenatore PRESTA Antonio fono al 15.10.2010, squalifica del calciatore PALADINO Francescantonio fino al 31.03.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 6 della Società A.S.D. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 16.09.2010 (inibizione del dirigente MUNNO Pasquale fino al 17.11.2010, inibizione del medico sociale MOTTA Giuseppe fino al 17.11.2010, squalifica dell'allenatore PRESTA Antonio fono al 15.10.2010, squalifica del calciatore PALADINO Francescantonio fino al 31.03.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il Presidente della Società reclamante, nonché il direttore di gara, che ha confermato il rapporto; rileva, preliminarmente, la squalifica del Signor Presta Antonio, allenatore, non è impugnabile ai sensi dell'art.45 CGS, perchè non superiore ad un mese; i fatti ascritti a carico del calciatore Paladino Francesco vanno diversamente valutati, poiché è emerso che l'episodio accaduto a fine partita può essere inquadrato nell'atto di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, senza conseguenze lesive; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica fino al 15 gennaio 2011. Si rigetta il reclamo per le altre sanzioni, perché congrue. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - riduce la squalifica al calciatore PALADINO Francescantonio fino al 15 GENNAIO 2011; - dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell'allenatore PRESTA Antonio; - conferma il resto; - dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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